Statuto sociale

lamerotanti – Wheelchair Fencing Club Torino Associazione Sportiva Dilettantistica

 

Articolo 1 – Denominazione e sede sociale

E’ costituita una Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi delle vigenti norme di legge, de- nominata “Lame Rotanti – Wheelchair Fencing Club Torino Associazione Sportiva Dilettantistica”, siglabile “Lame Rotanti – Wheelchair Fencing Club Torino A.S.D.”. L’Associazione ha sede a Castagneto Po, attualmente in strada Giaccona 19. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

Articolo 2 – Scopo

L’Associazione non ha scopo di lucro. L’Associazione ha per finalità la promozione, lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva connessa alla pratica della Scherma in Carrozzina e di tutte le altre attività sportive con e tra perso- ne normodotate e disabili fisicamente, mentalmente e non vedenti, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la realizzazione e l’organizzazione di ogni forma di attività sportiva, agonistica e non e di ogni altro tipo di attività motoria, utile a pro- muovere la conoscenza e la pratica dello Sport. L’Associazione mediante l’uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, all’organizzazione, alla diffusione e alla promozione dello Sport dilettantistico, compresa l’attività didattica, in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa. L’Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dal- le normative di legge. Nella propria sede, potrà inoltre svolgere, previa delibera assembleare, altre attività ricreative in esclusivo favore dei propri Soci, compresa anche la gestione di un po- sto di ristoro, con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, iscritti, associati o partecipanti. L’Associazione è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità e caratterizzata dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati ed inoltre dal- l’obbligatorietà della predisposizione e approvazione da parte degli organi sociali del rendiconto economico finanziario. L’Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), dell’I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), della F.I.S. (Federazione Italiana Scherma), e delle altre Federazioni ed Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire, in base alla specifica attività svolta dall’Associazione stessa, nell’ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Articolo 3 – Durata

 La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera assunta dal- l’assemblea straordinaria dei propri associati.

Articolo 4 – Associati -Norme d’ammissione

Possono essere associati tutti coloro che condividono lo spirito e gli scopi dell’associazione e dichiarano di accettarne le regole di struttura e funzionamento.In particolare possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che intendono partecipare alle attività svolte dall’Associazione. L’Associazione riconosce pertanto la qualità di associato a tutti coloro che ne accettano lo Statuto sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti gli associati hanno uguali diritti e responsabilità sociali (che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento) e costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie. Gli associati eleggono gli Organi Direttivi dell’Associazione, approvano e modificano Statuto e regolamenti e approvano il rendiconto economico e finanziario annuale. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  1. Associati Fondatori
  2. Associati Ordinari e Atleti
  3. Associati Onorari

Sono Associati Fondatori coloro i quali hanno promosso la nascita dell’Associazione ed hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Sono Associati Ordinari e Atleti coloro che, avendo fatto domanda di adesione all’Associazione, ne hanno ottenuto l’ammissione. Sono Associati Onorari coloro i quali, vengono nominati tali dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l’associato dal pagamento della quota annuale ma non conferisce diritto al voto nelle assemblee dell’Associazione. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno compilare un’apposita domanda. La validità della qualità di associato è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e al tesseramento alla Federazione Italiana Scherma (FIS). Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota associativa entro trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda di rimborso. Nel caso di un minorenne, la domanda di ammissione a socio dovrà essere sottoscritta dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. I genitori, rappresentanti del socio minorenne, possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato – fatti salvi i casi di cessazione di cui infra – e non può essere disposta per un periodo limitato.

Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali. Tale diritto verrà automaticamente acquisito anche dal socio mino- renne alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età. Per poter esercitare il diritto di voto in assemblea è necessario essere in regola con il versa- mento della quota associativa. L’associato maggiorenne potrà accedere alle cariche sociali al- l’interno dell’Associazione in base a quanto previsto nel presente Statuto. La qualifica di associato dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali. Ogni Associato può esercitare un solo voto in assemblea. Gli associati sono obbligati:

  • ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
  • a versare la quota associativa

Articolo 6 – Cause di cessazione degli associati

 Gli associati cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

  1. recesso comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo
  2. morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della medesima
  3. esclusione deliberata dal consiglio direttivo nei confronti dell’associato che arrechi danni all’associazione o che commetta azioni ritenute disonorevoli per la medesima.

Il provvedimento di esclusione di cui al punto c), dovrà essere ratificato dall’assemblea appositamente convocata, e rimarrà sospeso sino alla data del suo svolgimento. Nel corso di tale assemblea, alla cui seduta dovrà essere convocato il socio in capo al quale è stato emesso il provvedimento, si procederà in contraddittorio con lo stesso per l’esame dei fatti specifici che lo hanno generato. A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all’Associato per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L’Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti. L’associato escluso non potrà più essere ammesso nell’Associazione.

Articolo 7 – Organi dell’Associazione

 Gli organi sociali sono:

  1. l’assemblea degli associati
  2. il consiglio direttivo
  3. il presidente
  4. il revisore dei conti, ove nominato facoltativamente o ai sensi di

Articolo 8 – Assemblea

 L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente costituita le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione degli associati, purché in Italia. L’assemblea è convocata mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per il suo svolgimento e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nell’avviso devono essere indicati la data, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione – in giorno diverso dalla prima – e l’ordine del giorno della riunione, con indicazione delle materie da trattare. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati. Il presidente dell’assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni, cura la predisposizione di un apposito verbale della riunione, che sarà da lui sotto- scritto congiuntamente al segretario. Tale verbale sarà consultabile dai soci che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.

Articolo 9 – Partecipazione alle assemblee

 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione gli associati in regola con il versamento della quota associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. La morosità di un associato deve essere dichiarata dal Consiglio direttivo prima dell’assemblea. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

 Sono compiti dell’assemblea in seduta ordinaria:

  1. eleggere il consiglio direttivo
  2. approvare gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione
  3. approvare il rendiconto economico-finanziario annuale
  4. deliberare in merito ad atti ed operazioni relativi a beni immobili e diritti reali immobiliari
  5. deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria

L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data. L’assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti. L’assemblea ordinaria delibera validamente, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria

 L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

  1. approvazione e modificazione dello Statuto sociale e dei regolamenti sociali
  2. scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione

La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo. Potrà anche essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto. L’assemblea straordinaria delibera validamente, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 12 – Il Presidente

 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e ne controlla il regolare funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Vigila sull’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio. Qualora non vi abbia provveduto l’assemblea ai sensi del successivo art. 15, il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente presiede le assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto. Egli convoca e presiede, con diritto di voto, il consiglio direttivo, previa formulazione dell’ordine del giorno.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

 Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di otto membri, eletti nel numero stabilito dall’assemblea ordinaria. Il Consiglio nomina nel proprio ambito il presidente -qualora a tale nomina non abbia già provveduto l’assemblea ai sensi del successivo art. 15 – il vicepresidente ed il segretario con funzioni anche di tesoriere. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione inviata, con un preavviso di almeno cinque giorni, dal presidente o da chi ne fa le veci a tutti i consiglieri con lettera raccomandata o per posta elettronica o per fax o telegramma. L’avviso deve contenere l’indicazione degli argomenti dell’ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo telegramma con preavviso di almeno 48 ore. Il Consiglio è presieduto dal presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal vicepresidente. In caso di assenza anche di quest’ultimo è presieduto da un Consigliere nominato dagli intervenuti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la seduta. Le deliberazioni del consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari per più di tre volte consecutive, decadono dalla carica. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del consiglio, ad essi subentreranno i primi dei non eletti alle ultime elezioni, a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali requisiti, il consiglio proseguirà in composizione ridotta fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza originaria- mente prevista per i consiglieri sostituiti. Nel caso in cui, invece, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, questo si intende decaduto e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla detta nomina e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, rimarrà funzionante il Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 14 Compiti del Consiglio Direttivo

 Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all’assemblea, ai sensi del precedente art. 10. In particolare:

  1. delibera sulle domande di ammissione dei soci
  2. predispone il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
  3. convoca le assemblee ordinarie e straordinaria degli associati
  4. redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazio- ne dell’assemblea degli associati
  5. adotta i provvedimenti disciplinari
  6. delibera in merito alla scelta e alle modalità di svolgimento dell’attività dei maestri di scherma e degli altri istruttori;
  7. stabilisce l’ammontare delle quote associative annuali
  8. attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci

Articolo 15 – Cariche sociali

 Il presidente e i componenti del consiglio direttivo sono eletti dall’assemblea in seduta ordinaria, durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico, e sono rieleggibili. Qualora l’Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente, quest’ultimo è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati, maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a provvedimenti di radiazione o squalifiche e sospensioni superiori a 2 anni. E’ fatto divieto agli Amministratori di ricoprire cariche analoghe in altre società o associazioni sportive affiliate alla FIS, ovvero facenti capo ad un ente di promozione sportiva, nell’ambito del- le medesima disciplina sportiva. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 16 – Il segretario – tesoriere

 Il segretario cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea, redige i verbali delle riunioni e, come tesoriere, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Revisore Contabile

 Il controllo della gestione amministrativa e contabile dell’Associazione potrà essere affidato, per scelta volontaria dell’assemblea o nei casi in cui sia obbligatorio ai sensi di legge, ad un re- visore legale dei conti, il quale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione sui rendiconti economici finanziari annuali.

Articolo 18 – Il rendiconto economico finanziario

 Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell’Associazione almeno otto giorni prima dell’assemblea ordinaria. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, non- ché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge. In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell’Associazione, i proventi dell’attività, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere divisi fra gli Associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 19 – Anno sociale – Esercizio Finanziario

 L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo Settembre e terminano il trentuno Agosto di ciascun anno.

Articolo 20 – Mezzi finanziari – Patrimonio

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni pubblici e privati, da lasciti e donazioni, dai proventi per servizi istituzionali concessi agli associati, da eventuali attività commerciali organizzate dall’Associazione.

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione o comunque acquisiti;
  • da eventuali riporti di gestione

Articolo 21 – Modifiche statutarie

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso. L’esame delle proposte sarà effettuato da un’Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

Articolo 22 – Settori e sezioni

 L’Associazione potrà strutturarsi in settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici regolamenti organici da intendersi quale parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 23 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi sa- ranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale, costituito secondo quanto stabilito ai commi seguenti. Il Collegio Arbitrale è composto di tre o più arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti in controversia, e uno o due, a seconda del numero di arbitri necessari per la costituzione di un collegio arbitrale composto da un numero dispari di arbitri, dagli arbitri designati dalle parti o, in difetto di loro accordo, dal Presidente della Corte Federale d’Appello della FIS. Gli arbitri designati dalle parti nomineranno il Presidente del Collegio, scegliendolo tra gli arbitri già nominati da loro stessi o dal Presidente della Corte Federale d’Appello della FIS. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto. Il lodo deve essere emesso entro 120 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, salvo proroghe da concedersi alle parti in presenza di giustificati motivi. Per quanto non contemplato valgono le norme degli art. 810-826 c.p.c..

Articolo 24 – Scioglimento dell’Associazione

 Nel caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. In ogni caso il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini sportivi, fatta salva diversa desti- nazione imposta dalla legge.

Articolo 25 – Norma di rinvio

 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l’Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza e le norme  del Codice Civile.